Gentile avvocato,
Ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi in cui io vengo indicato come terzo debitore del sig. Tizio, ho letto l’atto ma ho capito poco, si dice che io dovrei fare una dichiarazione e ci sarà un’udienza. Ma io non devo piu’ nessuna somma al sig. Tizio a cui ho già dato tutto cio’ che dovevo. Posso quindi ignorare l’atto?
E’ assolutamente sconsigliato ignorare atti giudiziari notificati, e anzi anche lasciarli giacere in posta è pericoloso poiché comunque l’atto si considererà notificato dopo dieci giorni di giacenza. Altreì importante verificare sempre quotidianamente la propria PEC se si è tra i soggetti obbligati a detenerla.
(vedi https://www.avvocatotizianamarengo.it/2022/06/15/ma-tu-controlli-la-tua-pec/ )
Ma vediamo insieme innanzi tutto cosa è un pignoramento presso terzi.
I soggetti coinvolti nella vicenda sono almeno tre e cioè:
A creditore di B
B debitore di A
C soggetto debitore di alcune somme verso B
Nel pignoramento presso terzi, A che deve avere una certa somma da B intima a C, che invece deve una certa somma a B, di non dare nulla a B e attendere la decisione del giudice dell’esecuzione a cui A si è rivolto per ottenere egli la somma che C deve a B. Queste in parole spicce la dinamica.
Cosa deve fare dunque il terzo pignorato, il sig. C del nostro esempio?
A norma dell’art. 547 c.p.c.: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata, inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento e la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato”.
Quindi C, il terzo, riceve l’atto di pignoramento e deve informare l’avvocato di A se esiste un debito che egli ha verso B e di che natura, importo e via dicendo, deve anche specificare se esistono precedenti notifiche di pignoramenti o se esistono sequestri sulla somma e via dicendo.
La dichiarazione va fatta entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
Cosa accade se il terzo non fa la dichiarazione?
“Avvocato, io non devo niente a B, quindi possono cestinare l’atto e sono a posto?”
No, assolutamente no. Qui nasce infatti l’insidia per il terzo che appunto non dovendo nulla al debitore esecutato, non presenti alcuna dichiarazione.
Il creditore pignorante infatti potrà iscrivere a ruolo il pignoramento, e andare all’udienza dando atto che il terzo non ha presentato dichiarazione.
Recita infatti l’art. 548 c.p.c. “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.”
Quindi il GE, (Giudice dell’ esecuzione) appreso che il terzo non ha fatto alcuna dichiarazione, fissa una apposita udienza per la comparizione del terzo affinchè renda in udienza la dichiarazione.
Se qui il terzo non compare, o compare ma non rilascia dichiarazione, il credito si considera esistente cioè si considera, ai fini del pignoramento, esistente la somma che il terzo eve al debitore di A e pertanto C verrà condannato a dare la somma affermata da A in atto di pignoramento , al creditore procedente.
Attenzione, a questo punto quindi il nostro terzo, C, diventa obbligato a dare la somma di cui al pignoramento ad A anche se egli non avesse piu’ o non avesse mai avuto un debito verso B.
Pertanto il terzo che riceve un atto di pignoramento badi sempre a effettuare la dichiarazione ex art 547 c.p.c e lo faccia specialmente se egli non deve nulla al debitore di cui in atto.
Avv. Tiziana Marengo