
Da ormai molti anni è stata introdotta la PEC ossia la posta elettronica certificata, cioè un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68)
Con il tempo siamo giunti all’obbligo per alcune categorie di dotarsi di Pec, ogni professionista e ogni società anche individuale deve essere dotata di PEC e questa deve essere dichiarata o all’albo di appartenenza o alla camera di commercio, in ogni caso deve essere pubblica.
La Posta Certificata presenta delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna della e-mail al destinatario ed ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario di spedizione.
Ricordate però di salvare sempre i messaggi di avvenuta accettazione e consegna in formato .eml o in caso di necessità non potrete dar prova della consegna (sono di fatto i corrispondente della cartolina bianca di ritorno delle raccomandate cartacee).
La posta elettronica certificata garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.
Via pec possono arrivare anche le notifiche di atti giudiziari e cartelle del fisco o contravvenzioni varie.
Quindi l’avvocato del condominio che fino a ieri se eravate morosi vi inviava un bel plico in busta verde, adesso puo’ inviarvi “solo” una notifica via pec.
E se è vero che finora si sono usate notifiche via pec per lo piu’ per aziende di grandi dimensioni o comunque con una certa struttura, e se è vero che a tutt’oggi molti avvocati preferiscano la notifica cartacea, è altrettanto vero che la legge delega per la riforma della giustizia civile così ha previsto all’ART. 8:
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche
alla disciplina del procedimento notificatorio, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione, è un soggetto per il quale la legge
prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi, che la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale sia eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile
o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda alla
notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web
riservata di cui all’articolo 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo
giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento e che solo quando la notificazione
non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalità ordinarie;c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo posta elettronica
certificata o mediante inserimento nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario
eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione
non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero
che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha
avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudiziario, in particolare consentendo l’uso di strumenti informatici e telematici e consentendo agli avvocati di attestare la conformità degli atti trasmessi con
modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità,
in analogia alla disciplina di cui agli articoli 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n.9
53 e 16-bis, comma 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Pare evidente che il legislatore veleggi verso una decisa riforma delle notificazioni prevedendo non piu’ la facoltà del legale di notificare via pec ma invece l’obbligatorietà di eseguire la notifica via pec.
Pertanto chiunque sia soggetto all’obbligo di dotazione di PEC eviti di affidarne il controllo al solo commercialista o a enti che si occupano della sua fiscalità aziendale. La visione delle mail pec è imprescindibile per chiunque abbia pec iscritta in pubblici registri.
Esiste un elenco ufficiale delle Pec?
Sì, è il portale INI PEC (www.inipec.gov.it) consente di accedere all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
Le disposizioni istitutive dell’INI PEC prevedono che il sistema sia a regime con aggiornamento quotidiano dei suoi contenuti a decorrere dal 9 ottobre 2013.
Avv. Tiziana Marengo
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