Anche i minori ora hanno un difensore

Finalmente i “grandi” hanno preso atto che nei processi che riguardano i minori, o in cui sono coinvolti dei minori, questi devono avere una figura professionale che li tuteli: il curatore speciale del minore, figura già presente nel codice ma che con la Riforma Cartabia viene decisamente innovata.

Ma chi è? cosa fa? chi lo nomina? a cosa serve?

Il curatore speciale del minore è un soggetto che assiste il minore in quei casi in cui i genitori o chi ne ha la responsabilità non possano tutelarlo adeguatamente a causa di un conflitto d’interessi. Il curatore speciale rappresenta giudizialmente il minore nel contraddittorio con i genitori o di chi ha la responsabilità con il fine di tutelare gli interessi del suo assistito.

Il ruolo viene svolto da un avvocato, per le sue competenze tecniche  e professionali.

La riforma del processo civile (legge n.206/2021), nota come Riforma Cartabia,  interviene in modo innovativo  sul processo di famiglia e minorile e in particolare interviene sul tema del curatore speciale del minore

La nuova legge infatti modifica gli articoli  78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022, e si sofferma sui  presupposti e sulla nomina di tale figura.

Quando viene nominato

Rimane ferma la  necessità della nomina del curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, ma si indicano anche le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria deve o può nominare il professionista in questione.
Ai primi due commi dell’art. 78 c.p.c., ne sono stati aggiunti un terzo e quarto, in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del curatore speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021).

Troviamo obbligo della nomina,  a pena di nullità degli atti del procedimento, i seguenti casi:

a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale;

b) il provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;

c) i procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;

d) la situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori

e)  la richiesta del minore che abbia compiuto 14 anni.

Abbiamo invece ipotesi di nomina facoltativa di fronte a casi di temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore: ed avverrà, in questo caso, con provvedimento sinteticamente motivato.

La nomina. Chi puo’ chiedere la nomina?

La l. 206/2021 ha aggiunto al primo comma della disposizione di cui all’art. 80 c.p.c. un periodo finale, nonchè un ulteriore terzo comma a chiusura della norma de qua.
I  legittimati attivi a chiedere la nomina di un curatore speciale, oltre  al giudice, che può provvedere ex officio, sono:

il pubblico ministero;

uno o entrambi i genitori;

chiunque ne abbia interesse,

nonché, dal 22 giugno p.v., anche il minore ultraquattordicenne, ciò indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentare il fanciullo nel procedimento.


Il ricorso continuerà a proporsi, prima dell’instaurazione del giudizio, di fronte al giudice innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o successivamente alla proposizione della domanda di merito, il giudice competente sarà quello investito della controversia.


Il giudice come abbiamo visto potrà però provvedere anche  d’ufficio, non solo nei casi tipizzati aggiunti al “nuovo” art. 78 c.p.c., ma anche nell’ipotesi in cui tale necessità si manifesti nell’ambito di un procedimento, pur cautelare, già instaurato (cfr. art. 80, comma 1, secondo periodo, c.p.c.).
Una volta investito della domanda, il giudice assumerà sommarie informazioni ed emanerà un provvedimento succintamente motivato, tanto nel caso di nomina facoltativa che obbligatoria, indicando le ragioni per le quali ritiene che sussista “un pregiudizio per il minore tale da precludere l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori”.

 Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina il curatore speciale potrà essere sempre modificato o revocato.
Il legislatore ha però limitato tale potere nella misura in cui legittimati al riguardo (oltre al giudiceex officio) sono: il minore ultraquattordicenne, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore e il PM. Come si vede  non possono chiedere la revoca del curatore speciale coloro che si trovano temporaneamente limitati nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

La revoca del curatore si puo’ richiedere qualora ricorrano gravi inadempienze o manchino o siano venuti meno i presupposti per la suddetta nomina. L’istanza andrà presentata al Presidente del Tribunale o al giudice che procede, il quale deciderà con decreto non impugnabile.

I poteri del curatore speciale.

Il  curatore speciale ha del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

a) potersi costituire in giudizio;

b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;

c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;

e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;

f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di seconde cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore. Ebbene, accanto a tali poteri, grazie alla novella di fine 2021, il curatore potrà avere funzioni anche di rappresentanza sostanziale (cfr. art. 1, comma 31, lett. b., l. 206/2021).

Inoltre, ex art 80 c.p.c. terzo comma,  il curatore speciale del minore potrà aiutare nel cercare una  risoluzione di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell’Ente, nonché operare al di fuori del processo.

Non solo, con la riforma Cartabia, il curatore speciale ha nuovi compiti e uno di questi è l’ascolto del minore (cfr. art. 80, comma 3, c.p.c.).

Il “nuovo” curatore disegnato dalla Riforma assomma quindi su di se’ sia il ruolo di curatore che quello di difensore del minore, dal momento che questo soggetto avrà anche il compito  di difensore tecnico del minore.

Questo nuovo ruolo viene consentito attraverso la creazione di uno speciale albo all’uopo costituito da tenere presso ciascun Tribunale.

Chi paga il curatore speciale?

Il curatore speciale, avvocato che assiste e rappresenta il minore all’interno della causa che lo riguarda potrà farsi pagare la parcella come da tariffario forense  infatti, il curatore ha diritto al compenso in base alla normativa che regola il mandato.

Ma spesso il minore è privo di mezzi e non può pagare il curatore. In questo caso è possibile fare domanda per essere ammessi al patrocinio gratuito per il quale occorre tenere conto il reddito proprio del minore e del nucleo famigliare in cui il minore è, anche solo temporaneamente, inserito e non invece dei genitori, visto che il curatore viene nominato in presenza di situazioni conflittuali con gli stessi.

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