La Riforma del Condominio ossia la Legge 220/2012 ha modificato la normativa che concerne il possesso di animali domestici all’interno di un condominio.
Non era raro infatti trovare regolamenti che vietassero la detenzione di animali, anche domestici. Orbene, dopo la riforma, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un pet nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 del codice civile, ultimo comma). Ovviamente troverete ancora regolamenti vecchi in cui si trova il divieto ma è come non apposto.
Si è discusso molto se però il divieto potesse ritenersi valido se il regolamento fosse di tipo ontrattuale. Come saprete abbiamo de tipi di regolamento condominiale, quello assembleare (ossia votato in assemblea) e quello contrattuale
Il regolamento contrattuale infatti è quello redatto dall’originario costruttore dell’edificio e da questi fatto approvare singolarmente agli acquirenti degli appartamenti all’atto del rogito. La caratteristica fondamentale è che tale regolamento, seppur accettato non nel corso di un’assemblea, ma in momenti
temporalmente distinti tra loro, raggiunge l’unanimità. Dunque, proprio perché approvato all’unanimità esso può contenere dei vincoli più pregnanti e forti rispetto a quello approvato a maggioranza (quello cioè di origine assembleare).
Pare un vuoto legilsativo ma ad esmepio il Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 22 luglio 2016 ha chiarito per la prima volta in modo esplicito che anche il regolamento di natura contrattuale, e cioè quello deliberato all’unanimità dai condomini o predisposto dal costruttore dello stabile e allegato ai singoli atti di compravendita, è affetto da nullità sopravvenuta sia in relazione alla legge di riforma del condominio che ha introdotto l’articolo 1138 c.c., sia in quanto contraria ai principi di ordine pubblico.
ll testo della norma non specifica se rientrino nel divieto anche i regolamenti contrattuali, ma al contempo, a mio avviso, non specificando nulla ma limitandosi a sostenere che il Regolamento non puo’ vietare la detenzione di animali, mi pare sia da
leggere nel senso che la norma intenda “qualsiasi regolamento”, altrimenti avrebbe specificato meglio quale regolamento poteva vietare e quale no.
Ad oggi il divieto sembra possa essere interpretato come valevole per tutti i tipi di regolamento condominiale (v. Trib. Piacenza 22/11/2016 e Trib. Cagliari 21/07/2016, ma si registrano pochi decisioni sul punto).
Chiarito che non si può precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini, occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui ovviamente.
Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze (quali la mancanza di igiene o patologie dell’animale) appositamente documentate (da ASL ma anche da veterinari privati).
Un aspetto che la nuova legge non prende in considerazione riguarda infine il significato dei termini “animale domestico”. Sicuramente non ci sono dubbi per cani e gatti, ma potrebbero sorgere per quanto riguarda furetti, cincillà, conigli e persino serpenti, ragni, ratti e altri tipi di animali meno comuni.
Il regolamento condominiale, anche dopo la riforma, può quindi opporsi agli animali esotici, perciò sicuramente al possesso di serpenti e iguane. Anche furetti e cincillà sono considerati animali esotici ma non ci sono riferimenti chiari nella legge, la quale si limita appunto a parlare di “animali domestici”.
Qualsiasi delibera condominiale che imponga restrizioni all’animale (che per esempio impedisca al cane di usare l’ascensore) é annullabile: l’interessato deve impugnare la delibera. Attenzione i termini sono 30gg dalla delibera per chi era dissenziente e 30 giorni dal ricevimento del verbale da chi fosse stato assente. Serve un legale perché l’impugnazione passa attraverso la mediazione obbligatoria.
La consentita coabitazione con gli animali ha però delle regole: occorre rispettare anche gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio. Sicuramente quindi, il proprietario é tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni).
Il cane che circola libero negli spazi comuni (per esempio nel giardino) deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri). Per quanto riguarda
la museruola invece, il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità, per esempio in ascensore va messa sempre (Ministero della Salute ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13). Se il cane è “di razza pericolosa” la museruola va fatta indossare negli spazi comuni
E se il divieto di tenere animali è nel contratto di locazione?
Puo’ succedere che il proprietario di cui avete visto la casa e che avete intenzione di prendere in affitto, vi ponga delle limitazioni, tipo vi avverta che non vuole avere cani (o gatti ) in casa e se li avete non intende affittarvi casa.
Premettiamo che la clausola di divieto animali va inserita nel contratto di locazione, altrimenti non ci poniamo neppure il problema , ma la clausola inserita in contratto è valida? Oppure no?
La legge del 2012 espressamente si riferisce alla nullità della clausola se inserita in un regolamento di condominio, tace su altre ipotesi. E il contratto è atto privato tra le
parti.
Pertanto si ritiene da piu’parti che la proprietà possa inserire questa clausola di divieto di animali in casa.
Tuttavia si fa strada anche parte della dottrina e della giurisprudenza dubita che sia davvero così e pertanto ritiene la clausola nulla .
Va detto che nel corso del tempo si è assistito via via a una maggiore sensibilizzazione verso i nostri amici animali, che oggi sono veri membri della famiglia. Alcuni pertanto vedono garantita la loro compagnai persino dall’art. 2 della Costituzione.
Qui trovate l’interessante contributo sul tema della dott.ssa Giulia Conte.
file:///C:/Users/Tiziana/Downloads/niente-animali-in-casa-in-affitto-la-clausola-e- nulla.pdf
Per concludere, pertanto, se in un contratto di locazione trovate la clausola di divieto animali, non abbattetevi. Potrebbe essere nulla, ma chiaramente cio’ lo potrà determinare in concreto solo il giudice, ci sarà comunque spazio per una discussione tra avvocati reciproci.